Serena Degli Albizi - Avvocato di Famiglia

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L’IMPORTANZA DEL RAPPORTO TRA NONNI E NIPOTI E LE FORME DI TUTELA IN CASO DI SEPARAZIONE DEI GENITORI

I nonni, da sempre, hanno rappresentato e rappresentano per i nipoti delle importanti figure di  riferimento ed una grande risorsa affettiva ed educativa imprescindibile per una crescita equilibrata del bambino.

Al giorno d’oggi i nonni, svolgono anche un importante ruolo di accudimento e cura laddove i genitori non hanno il tempo per far fronte a tutte le necessità dei bambini.

Li prendono a scuola, li portano al parco, in piscina, preparano loro la cena e sostituiscono i genitori anche tutti i giorni per diverse ore, assicurando al bambino un’assistenza familiare importante per la loro crescita equilibrata oltre a far risparmiare ai genitori, le spese per le babysitter. 

Nella crisi della coppia genitoriale, molte volte succede però, che i nonni, che prima erano parte fondamentale della vita dei nipoti e svolgevano un importante ruolo di supporto, vengano improvvisamente esclusi dal menage familiare e allontanati dai nipoti, a causa dei conflitti tra i coniugi, senza che vi sia una motivazione vera.

Tutto ciò sicuramente crea un cambiamento di abitudini che, se non ha ragione d’essere, procura solo un disagio e una sofferenza ingiusti sia per i nonni che per i nipoti.

Nell’ambito dell’ultima riforma in materia di filiazione attuata con la legge n.219 del 2012 e con il  successivo Decreto Legislativo n. 154 del 2013, il Legislatore ha sottolineato l’importanza del rapporto del minore con tutti i parenti e ha introdotto delle forme di tutela per i nonni. 

La prima norma importante, di carattere generale, (inserito dalla Novella del 2012), è l’art. 315 bis, 2 comma c.c. che riconosce tra i diritti figlio, quello “di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.  Questo vale per tutti i figli sia nati nel matrimonio che da unioni di fatto e a prescindere dalla rottura o meno del rapporto tra i genitori del bambino.  

La seconda norma è l’art. 317 bis c.c. che è invece stato dedicato espressamente ai “rapporti con gli ascendenti”. 

Esso dispone che gli ascendenti (i nonni, appunto), “hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” e dispone “L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza  abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”. 

I nonni, paterni o materni, potranno dunque ricorrere al giudice, precisamente al Tribunale dei minorenni, del luogo dove ha residenza il minore, al fine di ottenere quei provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti ad avere una continuità di rapporti con i propri ascendenti.
Ciò che va comunque evidenziato è il fatto che venga tutelato in primis il diritto dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri parenti e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti. 

Il Tribunale potrà intervenire approfondendo le dinamiche familiari, anche tramite il coinvolgimento dei Servizi Sociali, disponendo, se ritenuto rispondente all’interesse dei minori, un calendario preciso di incontri tra nonni e nipoti.

Ancora oggi molti Tribunali ritengono che ai nonni non spetti un vero e proprio diritto di visita, in quanto potrebbe essere sufficiente la possibilità di vedere i nipoti quando sono in compagnia del figlio o della figlia.

E’ più che normale infatti che, quando i figli sono con un genitore, questi possa, nei limiti di tempo del proprio diritto di visita, portarli dai nonni e affidarli a loro, indipendentemente dalla contrarietà manifestata dall’altro genitore (salvo che non ci siano comprovati motivi che giustifichino tale disaccordo).  

In ambito Europeo vale comunque ricordare che la  Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in varie pronunce tra cui la  Sentenza n. 335/2017 del 31-05-2018– 1 sez., ha inteso dare una lettura  ancora più ampia ed estesa del diritto dei nonni ritenendo che tutte le misure volte a spezzare il legame tra un bambino e la sua famiglia, possano essere applicate solo in casi eccezionali, in forza dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, specificando che tali principi valgono non solo nel rapporto genitori figli, ma anche nel rapporto nonni- nipoti. 

 Roma 24 marzo 2020

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